Nuovi obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro
La formazione è uno degli obblighi centrali del D.Lgs. 81/2008 (art. 37): ogni lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, e lo stesso vale per preposti, dirigenti e, da oggi, anche per il datore di lavoro. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ha riordinato in un unico testo tutti i percorsi formativi, sostituendo gli accordi del 2011 e del 2016. Vediamo cosa cambia in pratica.
Chi deve formarsi e per quante ore
Lavoratori
Resta la struttura in due parti: formazione generale di 4 ore (uguale per tutti i settori) e formazione specifica di 4, 8 o 12 ore in base alla classe di rischio dell'azienda (basso, medio, alto). L'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni. La formazione va completata entro 60 giorni dall'assunzione o dal cambio di mansione.
Preposti
Il preposto, figura rafforzata dalla riforma del 2021, segue un corso dedicato di 12 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni. Il corso non è più un'appendice di quello per lavoratori: ha contenuti propri su vigilanza, segnalazione e interruzione delle attività pericolose.
Dirigenti
Corso di 12 ore e aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Il percorso è stato snellito rispetto alle 16 ore precedenti, con più attenzione agli aspetti gestionali e organizzativi.
Datore di lavoro: la vera novità
Per la prima volta la formazione del datore di lavoro è obbligatoria per tutti, anche per chi non svolge direttamente il ruolo di RSPP: un corso di 16 ore su responsabilità, organizzazione della prevenzione, valutazione dei rischi e gestione degli appalti, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. L'Accordo concede un periodo transitorio per mettersi in regola: chi non lo fa espone l'azienda alle sanzioni previste dall'art. 55 del Testo Unico.
Le altre figure
- RSPP e ASPP: moduli A, B e C, con aggiornamento quinquennale (40 ore per RSPP, 20 per ASPP).
- Datore di lavoro RSPP: 16, 32 o 48 ore in base al rischio, aggiornamento ogni 5 anni.
- RLS: 32 ore iniziali e aggiornamento annuale (4 o 8 ore in base alla dimensione aziendale).
- Addetti antincendio e primo soccorso: percorsi disciplinati dai decreti ministeriali dedicati (DM 2 settembre 2021 e DM 388/2003), con aggiornamento ogni 3 o 5 anni.
- Attrezzature: carrelli elevatori, PLE, gru, trattori e macchine movimento terra richiedono l'abilitazione specifica, con aggiornamento quinquennale.
Aula, videoconferenza o e-learning?
L'Accordo chiarisce finalmente quali percorsi possono svolgersi a distanza. La videoconferenza sincrona è equiparata all'aula per quasi tutti i corsi. L'e-learning (FAD asincrona) è ammesso per la formazione generale dei lavoratori, per la formazione specifica a rischio basso, per gli aggiornamenti e per la parte teorica di molti percorsi; le parti pratiche e la formazione specifica a rischio medio e alto restano in presenza. Le piattaforme devono garantire tracciamento, verifica dell'identità e test finale.
Cosa fare adesso: una checklist per l'azienda
- Mappare le figure: chi è lavoratore, preposto, dirigente, addetto alle emergenze; quali attrezzature richiedono abilitazione.
- Verificare gli attestati esistenti e le date di scadenza degli aggiornamenti: i crediti formativi già acquisiti restano validi.
- Programmare la formazione del datore di lavoro entro i termini transitori dell'Accordo.
- Conservare la documentazione: registro presenze, programma, attestati con i contenuti minimi previsti.
- Formare i neoassunti entro 60 giorni e ripetere la specifica a ogni cambio di mansione o introduzione di nuove attrezzature.
Le sanzioni
La mancata formazione è un reato contravvenzionale a carico del datore di lavoro e del dirigente: arresto da due a quattro mesi oppure ammenda, con importi che superano i 6.000 euro e che si applicano per ciascun lavoratore non formato. In caso di infortunio, inoltre, l'assenza di formazione documentata pesa in modo determinante sull'accertamento delle responsabilità.
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