Dopo una lunga attesa, il 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni che ridefinisce le regole per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo aggiornamento, atteso dal 2022, entrerà in vigore con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e porterà con sé importanti novità che tutti i datori di lavoro devono conoscere per adeguarsi e non incorrere in sanzioni.
I principali cambiamenti per la formazione obbligatoria
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 introduce numerose modifiche sostanziali alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di migliorarne qualità, tracciabilità ed efficacia. Tra le principali novità: la riduzione del numero massimo di partecipanti per corso (da 35 a 30), l’obbligo del verbale di verifica finale del corso, l’inserimento del codice fiscale sugli attestati, la conservazione del fascicolo del corso per 10 anni e l’introduzione di nuovi corsi, tra cui quello per i datori di lavoro (non RSPP).
Il lavoratore deve essere formato prima dell’inizio dell’attività e dell’assegnazione alla mansione. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha eliminato ogni fraintendimento sulla possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione, rafforzando l’obbligo di formazione immediata e il rispetto delle norme a tutela della salute.
Sono stati inoltre previsti i criteri per la formazione in ambienti confinati, ridefinite le scadenze di alcuni aggiornamenti, regolamentata l’erogazione in videoconferenza (incluso il divieto d’uso del cellulare durante la partecipazione) e introdotti obblighi puntuali su progettazione, verifica e valutazione dei percorsi formativi. Di seguito alcuni approfondimenti utili.
Preposti:
Viene ribadito l’obbligo da parte dell’azienda di designare formalmente e formare i preposti. Tra le novità più significative, si introduce l’obbligo che i corsi per preposti – sia quelli iniziali che di aggiornamento – siano svolti esclusivamente in presenza o in videoconferenza, escludendo la modalità e-learning. Inoltre, l’aggiornamento dovrà avvenire ogni 2 anni (anziché ogni 5). Un’altra novità riguarda la durata: il corso iniziale passa da 8 a 12 ore. Il corso sarà valido anche per i preposti delle aziende affidatarie. Viene eliminata l’equipollenza secondo cui l’aggiornamento per lavoratori o dirigenti vale anche come aggiornamento per preposti; da ora resta valida solo l’equipollenza inversa, ovvero l’aggiornamento per preposti è riconosciuto anche per lavoratori o dirigenti.
Dirigenti:
Il corso per dirigenti viene ridotto da 16 a 12 ore. Tuttavia, nelle aziende affidatarie nei cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore. Rimane invariata la frequenza dell’aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni.
Datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP:
Viene eliminata la suddivisione del corso in base al livello di rischio (basso, medio, alto). Ora è previsto un modulo comune di 8 ore, valido per tutti i settori. La formazione iniziale non può essere svolta in e-learning, modalità consentita per l’aggiornamento.
Oltre a questo modulo generale, sono previsti moduli specialistici aggiuntivi per alcuni settori specifici, da frequentare dopo il modulo comune:
- Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia: 16 ore
- Pesca: 12 ore
- Costruzioni: 16 ore
- Chimico, Petrolchimico: 16 ore
L’aggiornamento previsto è di 8 ore ogni 5 anni, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune.
In caso di formazione pregressa, l’Accordo 2025 prevede la possibilità di riconoscere crediti formativi tramite apposita tabella; non sono previste equipollenze automatiche per i moduli settoriali, salvo che l’attestato riporti codici ATECO coerenti, da valutare caso per caso. I datori di lavoro già RSPP possono essere esonerati dal modulo comune di 8 ore, se la formazione precedente è conforme ai nuovi contenuti.
Nuove tipologie di corsi introdotti
Formazione per i datori di lavoro (nuovo obbligo generale, valido per tutti i datori di lavoro):
Tutti i datori di lavoro devono frequentare, entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo 2025, un nuovo corso obbligatorio di almeno 16 ore, suddiviso in un modulo giuridico-normativo (obblighi, responsabilità penali, organi di vigilanza) e un modulo sulla gestione e organizzazione della sicurezza (gestione del sistema di prevenzione e protezione). Il corso può essere svolto in presenza, in videoconferenza sincrona e in modalità e-learning, secondo quanto stabilito dall’Accordo, entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, con aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore.
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Formazione per dirigenti:
Il corso si riduce da 16 a 12 ore, ma viene previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall’art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08. Per i corsi di aggiornamento la periodicità rimane quinquennale con durata minima di 6 ore. Sia il corso di base sia quello di aggiornamento possono essere svolti anche in parte in modalità e-learning, secondo i criteri definiti dall’Accordo.
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Spazi confinati:
Finalmente viene normata la formazione per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati. Il corso, obbligatorio per lavoratori, autonomi e datori di lavoro, ha una durata di 12 ore, con aggiornamento quinquennale di 4 ore. I docenti devono possedere una comprovata esperienza pratica nel settore.
Uso attrezzature di lavoro:
Importanti novità anche per la formazione relativa all’uso delle attrezzature. Viene richiesta una formazione specifica per l’uso di attrezzature di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione. Non sarà più applicabile la soglia delle sei tonnellate per l’obbligo di abilitazione all’uso degli escavatori idraulici: sarà sempre necessaria, a prescindere dal peso. Viene inoltre introdotto un modulo aggiuntivo per l’utilizzo di accessori particolari nei carrelli elevatori, per sollevare persone o carichi complessi. I formatori dovranno dimostrare di avere esperienza pratica.
Nuovi corsi per attrezzature speciali:
Tra le nuove macchine soggette ad abilitazione troviamo:
- Carro raccogli-frutta (tipico dell’uso agricolo)
- Caricatore per materiali
- Carriponte (corso da 10 ore, con due varianti: comando da terra o in cabina)
Modalità di erogazione dei corsi: cosa cambia
L’accordo stabilisce chiaramente le modalità consentite per la formazione:
- In presenza fisica
- In videoconferenza (equiparata alla presenza, ma non consentita per spazi confinati e attrezzature)
- In e-learning, solo per alcuni corsi: ad esempio non è ammesso per i preposti e per i datori di lavoro RSPP.
Inoltre, i corsi di aggiornamento relativi alle attrezzature non potranno essere più solo teorici e, quindi, non saranno disponibili in videoconferenza.
Verifica dell’efficacia della formazione
Una delle principali innovazioni riguarda il monitoraggio post-formazione. Non basterà più valutare l’apprendimento alla fine del corso: il datore di lavoro dovrà verificare l’effettiva applicazione delle conoscenze sul posto di lavoro a distanza di tempo.
Come? Attraverso strumenti quali:
- Analisi degli infortuni aziendali
- Somministrazione di questionari a distanza di tempo
- Osservazione tramite check-list in presenza dei preposti
Durante la riunione periodica sulla sicurezza aziendale, diventa obbligatorio analizzare il raggiungimento degli obiettivi formativi e l’efficacia della formazione, utilizzando indicatori e criteri definiti già in fase di progettazione del corso.
In conclusione, questo aggiornamento normativo rappresenta un cambiamento sostanziale che richiede a tutte le aziende di rivedere e adeguare le proprie pratiche formative e organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È importante attivarsi per aggiornare tempestivamente la formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro, così da essere conformi ai nuovi obblighi normativi.
Contattaci per approfondimenti e pianificare l’adeguamento al nuovo Accordo:
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